Si comunica che sono stati emanati due nuovi provvedimenti che riguardano la gestione dei contagi in ambito scolastico e le misure di quarantena:


1. La circolare del Ministero della Salute n.9498 del 4 Febbraio 2022 che aggiorna le misure da adottare per i contatti stretti asintomatici, distinguendo tra:

  • soggetti che hanno ricevuto la dose booster, oppure che hanno completato le due dosi nei 120 giorni precedenti, oppure guariti nei 120 giorni precedenti, oppure guariti dopo le due dosi – per i quali non è più prevista la quarantena, bensì l’autosorveglianza per 5 giorni;
  • gli altri soggetti: non vaccinati o che non hanno completato le due dosi, o che hanno completato le due dosi da meno di 14 giorni, o hanno completato le due dosi o sono guariti da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo – per i quali si applica la quarantena della durata di 5 giorni. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla lettura del testo della Circolare.

2. Il secondo provvedimento è il Decreto Legge n.5 del 4 Febbraio 2022 i cui effetti si dispiegano dal 05.02.2022.Nelle more di ulteriori chiarimenti ministeriali, o integrazioni da parte della Regione Puglia, si rende noto quanto disposto per la scuola secondaria di secondo grado (art. 6 lett.C):

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

a. per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

b. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto
con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

c. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.


E’ opportuno precisare che:

● agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui  cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
● Per le scuole secondo grado si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
● La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, per il tramite del personale scolastico appositamente delegato in ciascun plesso.

Infine, per ulteriori dettagli, si allega il Vademecum completo realizzato dal M.I.