All’Albo
Ai genitori
A tutta l’utenza
p.c. al personale scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legge 10 Settembre 2021 n. 122;
Visto il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111;
Vista la circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 Agosto 2021;
Vista la nota della Regione Puglia – dipartimento della salute e del benessere animale 5884 del 26 Agosto 2021;
Visto il DL 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla L 22 maggio 2020 n.35;

RENDE NOTO

Estensione obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per accedere ai locali scolastici

a) Ai sensi dell’art.1 c.2 DL 122 “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9- ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione […] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti…”
b) Ai sensi dell’art.1 c.3 DL 122 “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”
c) per “strutture scolastiche” citate negli articoli precedenti si deve intendere evidentemente i locali scolastici.

Certificazioni di esenzione
a) Fino al 30 Settembre le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti sars-cov-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo.
b) La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea
c) Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARSCoV-2 nazionale.
d) La nota 5884 della Regione Puglia ribadisce che “circa l’obbligo di rilascio da parte dei Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta, si precisa che esso sussiste solo nel caso in cui il Medico dovesse partecipare alle attività del Piano Strategico di Vaccinazione […] ossia nei casi in cui il MMG/PLS esegua le attività di vaccinazione presso il proprio studio o presso i punti vaccinali ASL”.

Pertanto,

DISPONE

Chiunque accede ai locali scolastici deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19, fatta eccezione per gli studenti e per che è in possesso di una certificazione di esenzione. La verifica avviene tramite apposita applicazione “APP VerificaC19”. Il personale delegato ai plessi, addetto al controllo del Green Pass, nell’esercizio di questa funzione è Pubblico Ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Modalità di verifica
a) E’ sufficiente inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale. L’accesso non è consentito nel caso l’esito restituisca semaforo rosso.

b) Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente corrispondente.

Sanzioni
a) L'accesso alle strutture in violazione delle disposizioni impartite è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00.

b) Le sanzioni in cui può incorrere chi accede ai locali scolastici nonostante non sia in possesso o non abbia esibito il green pass, sono definite in modo completo all’art.4 “sanzioni e controlli” del DL 25 Marzo 2020

Entrata in vigore
La presente disposizione è immediatamente esecutiva.