La presente sostituisce integralmente la precedente Comunicazione 191.

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro”, e alla luce della Circolare prot. n. 11 del 08/01/2022 a firma congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute (ivi allegata), risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge valevoli per la scuola secondaria di secondo grado.

1. In presenza di UN CASO di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza

    Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

2. In presenza di DUE CASI positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

a) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.


b) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

  • attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

Pertanto, in tale circostanza, la dimostrazione del possesso del GP rafforzato da parte degli allievi potrà essere fornita mediante esposizione della certificazione al personale scolastico delegato al controllo, tramite l’app Verifica C-19.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

3. In presenza di almeno TRE CASI di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

  • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.


Precisazioni ricavate dalle nome vigenti

il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133);
i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Infine, si informano i genitori degli alunni sottoposti attualmente a provvedimento di quarantena da parte dell’Asl, che possono richiedere l’attività didattica a distanza, per tutta la durata della restrizione sanitaria, inoltrando formale comunicazione tramite:

- apposita funzione da registro elettronico

- oppure inviando e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Alla richiesta dovrà essere allegato il provvedimento di quarantena dell’ASL e nell’oggetto dovrà essere inserita la dicitura Richiesta DDI - file riservato.

Si coglie l'occasione e per sollecitare prudenza, pazienza e rispetto dei protocolli da parte di tutta l’utenza.

Si ringrazia per la collaborazione.


Allegati:
1. Circolare M.I. e M.S. prot. n. 11 del 08/01/2022
2. Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P