In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 è stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, riguardante l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti
del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

 

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In via generale, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76 e dell'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
- tassa di iscrizione - € 6,04;
- tassa di frequenza - € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - € 12,092;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.
E' condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che
hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).
Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019 gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado dell'anno scolastico 2018/2019 appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è
pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Con successiva nota saranno fomite indicazioni per coloro che hanno pagato le tasse per l'anno scolastico 2018/2019 pur essendo esonerati, atteso che al momento, sono in corso interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate volte a definire la relativa procedura.
Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019, dall'anno scolastico 2019/2020 gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore 1dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00
sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore
ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.
Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d 19s. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali. Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (articolo 200, comma lO, d. 19s. n. 297 del 1994).
Con l'occasione, in relazione al versamento dell' eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato nella nota della scrivente Direzione del 12 ottobre 2018, n. 17676, paragrafo 2 lettera B, ovvero
che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del
contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.
Il pagamento della tassa erariale, nonché dell' eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore generale.